Regione Puglia

Chiarimento sui terreni agricoli ai fini IMU

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Ai sensi del comma 758 dell’art. 1 della L. 160/2019 come ss.mm.ii. e dell’articolo 12 del vigente Regolamento Comunale IMU elenco terreni agricoli esenti dall'imposta.

Data:

22 Giugno 2023

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Descrizione

Ai sensi del comma 758 dell’art. 1 della L. 160/2019 come ss.mm.ii. e dell’articolo 12 del vigente Regolamento Comunale IMU sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come  di  seguito qualificati:

    "a)  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti   e   dagli imprenditori agricoli professionali di cui all''articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza  agricola, comprese le societa' agricole di cui all'articolo  1,  comma  3,  del citato decreto legislativo n. 99 del  2004,  indipendentemente  dalla loro ubicazione;

    b) ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

    c) a immutabile  destinazione  agrosilvo-pastorale  a  proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile;

    d) ricadenti in aree montane o di  collina  delimitate  ai  sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993 , pubblicata nel supplemento ordinario n.  53  alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993."

Il Comune di Turi rientra nella sopra riportata lettera d) ovvero è censito tra i comuni parzialmente delimitati (sintetizzata con la sigla "PD'): significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici pubblici che si occupano di SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati).

Elenco dei Comuni ricadenti in zone svantaggiate della Regione Puglia (direttive CEE273/75 e167/84) in allegato.

 

Ultimo aggiornamento: 02/04/2024, 10:48