Whistleblowing

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“SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE – WHISTLEBLOWING”

Dal 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”, le cui disposizioni sono efficaci dal 15 luglio 2023.

Tale decreto costituisce la normativa di attuazione in Italia della Direttiva Europea n. 1937 del 2019 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” che, con particolare riferimento al settore pubblico, ha sostituito le disposizioni in materia di Whistleblowing previste dall’art. 54-bis del TUPI.

Il D.Lgs. n. 24/2023 “disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”.

CHI PUÒ SEGNALARE

I soggetti che possono effettuare una segnalazione riguardante il Comune di Turi, trovando le tutele delineate dal D.Lgs. n. 24/2023, sono i seguenti:

  1. i dipendenti dell’Ente;
  2. i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Ente;
  3. i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Ente che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  4. i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l’Ente;
  5. i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa presso l’Ente;
  6. gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l’Ente;

L’OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione:

  • le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente con cui il segnalante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore.
  • Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.
    Il legislatore al comma 1, lett. a) dell’art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023 ha tipizzato le fattispecie di violazioni, intese quali comportamenti atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

Il D.Lgs. n. 24/2023 all’art. 1, comma 2, prevede che non possono essere oggetto di segnalazioni di Whistleblowing:

  1. Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
  2. Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al decreto.
  3. Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea

QUANDO SI PUÒ SEGNALARE

Le segnalazioni possono essere effettuate in diversi momenti:

  • Durante il rapporto giuridico con l’Ente
  • Prima dell’inizio del rapporto giuridico (ad esempio, informazioni raccolte durante il processo di selezione)
  • Durante il periodo di prova
  • Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a condizione che la segnalazione si riferisca al periodo precedente alla fine del rapporto lavorativo

CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

  1. Canale interno gestito dall’Ente
  2. Canale esterno gestito dall’ ANAC

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower (segnalante) in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno. Infatti il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni previste dall’art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023:

  1. non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non eè attivo o, anche se attivato non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4 dello stesso decreto;
  2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La gestione del canale delle segnalazioni interne è affidata al RPCT dell’Ente coadiuvato dal Vicesegretario.

Modalità di segnalazione interna

Modalità scritta

Per quanto attiene alle modalità di segnalazione per iscritto, il Comune di Turi si è dotato di apposita piattaforma informatica alla quale si accede attraverso il Link  di seguito riportato:

Accedi al servizio di Whistleblowing

Il soggetto segnalante, una volta entrato sulla piattaforma dovrà compilare, in modo chiaro, preciso e circostanziato le varie Sezioni del Format/Modulo  messo a disposizione fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 ed è esclusa dall’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA ALL’ANAC

Se ricorrono i presupposti specificati dall’articolo 6 del D.Lgs. 24/2023, sopra riportati, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna attraverso i canali indicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Accedi alla piattaforma Whistleblowing – ANAC

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), così come previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, ha adottato  le nuove Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.
Le Linee Guida, approvate dal Consiglio di ANAC nell’adunanza del 12 luglio con la delibera n. 311/2023, sono consultabili al seguente indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing.

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