Art. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

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Testo in vigore dal: 23-6-2016

Art. 18

  1. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

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