Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

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Testo in vigore dal: 1-4-2023

Art. 37

((
  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.
  2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l’invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
))
((15))
———–
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l’art. 229, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.

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