Descrizione
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, a partire da venerdì 20 febbraio 2026 è vietata ogni forma di propaganda elettorale figurativa o luminosa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne dei partiti. È vietata altresì la propaganda luminosa mobile. Per propaganda di questo tipo si fa riferimento, ad esempio, a cartelli, targhe, striscioni, drappi,
tende, ombrelloni, palloni o aerostati ancorati al suolo. È invece consentita la propaganda figurativa mobile, ossia su mezzi mobili con apparecchiature non luminose, purché i mezzi abbiano i requisiti richiesti dal codice della strada; entro detti limiti è ammessa la sosta, sempre che non configuri aggiramento delle norme sulle affissioni negli appositi spazi.
Per quanto concerne la disciplina della pubblicità fonica sui mezzi mobili, si richiama l’attenzione sul combinato disposto dell’art. 7 della legge 24.4.1975, n. 130 e dell’art. 59 del regolamento di esecuzione al codice della strada (D.P.R. 16 settembre 1992, n. 495) in base al quale, a partire dal 20 febbraio, la stessa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco ovvero e deve essere svolta secondo i termini e le modalità del citato art. 7.
La richiesta dovrà essere inoltrata all’ufficio elettorale direttamente allo sportello o al seguente indirizzo email: protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it utilizzando il modulo allegato.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Elettorale del Comune:
Comune di Turi
Ufficio Elettorale
Via XX Settembre 11
70010 Turi
Tel. 080.6450841