“SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE – WHISTLEBLOWING –”
Dal 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”, le cui disposizioni sono efficaci dal 15 luglio 2023.
Tale decreto costituisce la normativa di attuazione in Italia della Direttiva Europea n. 1937 del 2019 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” che, con particolare riferimento al settore pubblico, ha sostituito le disposizioni in materia di Whistleblowing previste dall’art. 54-bis del TUPI.
Il D.Lgs. n. 24/2023 “disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”.
CHI PUÒ SEGNALARE
I soggetti che possono effettuare una segnalazione riguardante il Comune di Turi, trovando le tutele delineate dal D.Lgs. n. 24/2023, sono i seguenti:
- i dipendenti dell’Ente;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Ente;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Ente che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l’Ente;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa presso l’Ente;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l’Ente;
L’OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
Il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione:
- le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente con cui il segnalante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore.
- Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.
Il legislatore al comma 1, lett. a) dell’art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023 ha tipizzato le fattispecie di violazioni, intese quali comportamenti atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
Il D.Lgs. n. 24/2023 all’art. 1, comma 2, prevede che non possono essere oggetto di segnalazioni di Whistleblowing:
- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al decreto.
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea
QUANDO SI PUÒ SEGNALARE
Le segnalazioni possono essere effettuate in diversi momenti:
- Durante il rapporto giuridico con l’Ente
- Prima dell’inizio del rapporto giuridico (ad esempio, informazioni raccolte durante il processo di selezione)
- Durante il periodo di prova
- Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a condizione che la segnalazione si riferisca al periodo precedente alla fine del rapporto lavorativo
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI
CANALI DI SEGNALAZIONE
Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:
- Canale interno gestito dall’Ente
- Canale esterno gestito dall’ ANAC
La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower (segnalante) in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno. Infatti il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni previste dall’art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023:
- non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4 dello stesso decreto;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
A. IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA GESTITO DALL’ENTE
La gestione del canale delle segnalazioni interne è affidata al RPCT dell’Ente coadiuvato dal Vicesegretario.
Modalità di segnalazione interna
Modalità scritta
La segnalazione interna deve avvenire in forma scritta.
Per quanto attiene alle modalità di segnalazione per iscritto, il Comune di Turi si è dotato di apposita piattaforma informatica alla quale si accede attraverso il Link pubblicato sul Sito istituzionale del Comune nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione di 1° livello “Altri Contenuti” – sottosezione di 2° livello “Whistleblowing”, di seguito riportato:
Accedi al servizio di Whistleblowing
Il soggetto segnalante, una volta effettuato l’accesso attraverso il Link deve registrarsi procedendo all’ inserimento del proprio indirizzo di posta elettronica e della password. Completata la fase di registrazione deve cliccare su accedi e inserire l’indirizzo e-mail e la password indicate nella registrazione. Eseguito l’accesso all’area personale, deve cliccare sul pulsante invia segnalazione e compilare il modulo/format presente all’interno della piattaforma, avvalendosi eventualmente di una breve guida inserita nel sistema.
Nella gestione del canale di segnalazione interna il RPCT, che si avvale della collaborazione del Vicesegretario, svolge le seguenti attività:
a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
c) dà seguito alle segnalazioni ricevute;
d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
Il canale di segnalazione interna in forma scritta attivato dal Comune di Turi attraverso l’adozione di apposita piattaforma, garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, come da certificazione agli atti prodotta dal soggetto fornitore e dal DPIA (Data Protection Impact Assessment) Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati Piattaforma Whistleblowing.
La disciplina relativa al canale di segnalazione interna degli illeciti contenuta nella presente Sottosezione di programmazione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” è stata inviata alle OO.SS. Territoriali e alla R.S.U. con Nota prot. n. 5473 del 01.03.2024, quale informativa ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 24/2023, senza dar seguito ad alcuna richiesta di confronto entro il termine di 5 gg.
La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 ed è esclusa dall’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
B. IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA GESTITO DALL’ANAC
Se ricorrono i presupposti specificati dall’articolo 6 del D.Lgs. 24/2023, sopra riportati, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna attraverso i canali indicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Accedi alla piattaforma Whistleblowing – ANAC
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), così come previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, ha adottato le nuove Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.
Le Linee Guida, approvate dal Consiglio di ANAC nell’adunanza del 12 luglio con la delibera n. 311/2023, sono consultabili al seguente indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing.
Si rammenta che la segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, all’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 nonché all’accesso di cui all’art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.