Accesso Civico

Norma vigente: Art. 5, c.1,2, Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 Agg. D.lgs. 97/2016
Norma vigente: Art. 2, c.9-bis, Decreto Legislativo 02/09/1990, n°241


Accesso civico “semplice” – Art. 5, comma 1, D.Lgs. n.33/2013

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l’Ente ne abbia omesso la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web istituzionale.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito istituzionale dell’Ente e con la comunicazione al richiedente del relativo collegamento ipertestuale.
 

Accesso civico “generalizzato” –  Art. 5, comma 2, D.Lgs. n.33/2013

L’accesso civico “generalizzato” è il diritto per chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi del comma 1 del D.Lgs. n.33/2013, nel rispetto, comunque, dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dal successivo art. 5-bis.
L’esercizio di tale diritto non è sottoposto a limitazione per quanto riguarda la legittimazione del richiedente ed è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Ente per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali. Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.


Ultimo aggiornamento: 21/03/2024, 11:09